Art. 25

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[1](Art. 3, 13 decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

[2]A fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado e' posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica.

[3]All'istruzione religiosa si provvede, nei giorni e nelle ore stabilite a norma del regolamento, per mezzo di insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei a questo ufficio e lo accettino, o di altre persone la cui idoneita' sia riconosciuta dal Regio provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico. Per l'idoneita' ad impartire l'istruzione religiosa cosi dei maestri come delle altre persone il Regio provveditore si attiene al conforme parere della competente autorita' ecclesiastica.

[4]Sono esentati dall'istruzione religiosa nella scuola i fanciulli i cui genitori dichiarano di volervi provvedere personalmente.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art25 · fonte su Normattiva