Art. 250
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[2]Entro un anno dal 18 ottobre 1923 i Comuni che conservano l'amministrazione scolastica provvederanno alla modificazione dei loro regolamenti speciali sullo stato giuridico del personale insegnante.
[3]Entro un anno dal 26 novembre 1923 i Comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole provvederanno alla modifica dei regolamenti scolastici riguardanti l'ordinamento dell'amministrazione.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva