Art. 251
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[1](Art. 16, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996).
[2]L'indennita' mensile corrisposta agli insegnanti elementari in base al decreto-legge Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed alle successive disposizioni di estensione e di proroga e' ridotta di L. 780 annue.
[3]L'indennita' di residenza, di cui al decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239, e alla legge 20 agosto 1921, n. 1080, e' soppressa.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva