Art. 251

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[1](Art. 16, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996).

[2]L'indennita' mensile corrisposta agli insegnanti elementari in base al decreto-legge Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed alle successive disposizioni di estensione e di proroga e' ridotta di L. 780 annue.

[3]L'indennita' di residenza, di cui al decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239, e alla legge 20 agosto 1921, n. 1080, e' soppressa.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art251 · fonte su Normattiva