Art. 254
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[1](Art. 6, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106; art. unico R. D. L. 6 novembre 1924, n. 1890).
[2]Il personale sfornito del titolo legale, in servizio al 30 gennaio 1924 in scuole materne, comunque denominate o mantenute, e' conservato nel posto che occupa, se abbia prestato opera lodevole da un decennio.
[3]Coloro che abbiano un servizio di durata inferiore sono tenuti a fornirsi del titolo richiesto entro un quinquennio dal 30 gennaio 1924.
[4]Durante un quinquennio dal 2 dicembre 1924 potranno essere ammesse all'esame nelle scuole di metodo o nelle scuole di cui alla lettera c) dell'art. 37, per conseguire il titolo legale di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio, le maestre di asilo previste dal 2° comma del presente articolo, le quali da piu' di tre anni prestino lodevole servizio se pure sprovviste del titolo richiesto per l'iscrizione nelle scuole di metodo sopradette.
[5]((Entro lo stesso termine del quinquennio possono essere ammesse all'esame per il conseguimento del titolo legale, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma precedente, coloro che abbiano superato l'eta' di 23 anni)).
Testo vigente dal 21 luglio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva