Art. 256
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[1](Art. 2, commi 2° e 3°, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).
[2]La' dove esiste, al 24 ottobre 1923, una sesta classe elementare, essa sara' mantenuta per un triennio come classe integrativa.
[3]Durante il triennio il Regio provveditore decidera' della conferma definitiva, se la scuola risultera' sufficientemente frequentata e dotata di mezzi e di personale idoneo agli insegnamenti ed esercizi di avviamento professionale.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva