Art. 257

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[1](Art. 2, R. decreto 15 luglio 1923, n. 1738).

[2]I maestri elementari che, per effetto della riduzione di posti, attuata in dipendenza dell'applicazione del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177, saranno esonerati dal servizio, verranno collocati in disponibilita' senza stipendio, e saranno riassunti in servizio di mano in mano che si faranno vacanze, con lo stipendio e l'anzianita' che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilita'.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art257 · fonte su Normattiva