Art. 258
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[2]L'approvazione dei libri di testo per gli anni scolastici 1923-24, 1924-25 e 1925-26 e' deferita al Ministero della pubblica istruzione sulla proposta di apposita Commissione, da nominarsi con decreto del ministro della pubblica istruzione.
[3]Contro la decisione del Ministero e' ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per i motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
[4]I testi in uso al 20 aprile 1923 possono essere conservati senza obbligo di esame sino al completamento del triennio dalla loro adozione, nelle sole scuole in cui furono adottati con regolare verbale, trasmesso nelle forme stabilite dal decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 897.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva