Art. 259
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[1](Articoli 3 e 4, R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834).
[2]Tra i componenti della Commissione centrale di cui all'articolo precedente, i quali partecipino ai lavori della Commissione stessa, si ripartisce, quale compenso, la somma di' L. 50 per ogni volume esaminato.
[3]Il compenso spetta a tutti i membri, appartengano essi o no all'Amministrazione dello Stato.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva