Art. 259

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[1](Articoli 3 e 4, R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834).

[2]Tra i componenti della Commissione centrale di cui all'articolo precedente, i quali partecipino ai lavori della Commissione stessa, si ripartisce, quale compenso, la somma di' L. 50 per ogni volume esaminato.

[3]Il compenso spetta a tutti i membri, appartengano essi o no all'Amministrazione dello Stato.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art259 · fonte su Normattiva