Art. 260

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[1](Art. 17, R. decreto 10 ottobre 1923, n. 2185).

[2]A cominciare dall'anno scolastico 1923-24, in tutte le prime classi delle scuole elementari alloglotte l'insegnamento e' impartito in lingua italiana.

[3]Nell'anno scolastico 1924-25, anche nelle seconde classi di dette scuole si insegnera' in italiano.

[4]Negli anni scolastici successivi, si procedera' analogamente per le classi successive, fino a che, in un numero di anni uguale a quello dell'intero corso, in tutte le classi cosi' delle scuole elementari, come delle scuole civiche, si insegnera' in italiano.

[5]Con la sostituzione della lingua italiana alla lingua di insegnamento presentemente in uso procedera' analogamente l'istituzione dell'insegnamento della seconda lingua, in ore aggiunte.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 5 gennaio 1926 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art260 · fonte su Normattiva