Art. 261
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[1](Art. 21, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).
[2]Nessuna scuola civica in funzione al 24 ottobre 1923 puo' essere soppressa.
[3]Le scuole civiche esistenti, fino alla trasformazione di cui all'articolo seguente, sono obbligatorie per gli enti dai quali dipendono e sono equiparate, per quanto concerne la validita' dei titoli di studio che in esse si possono conseguire, esclusa la licenza, alle scuole complementari, istituite con R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva