Art. 262

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[1](Art. 22, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

[2]Entro tre anni dal 24 ottobre 1923 gli enti, da cui dipendono le scuole civiche, devono aver compiuta la trasformazione di esse in iscuole complementari, a norma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero in classi elementari superiori integrative e di avviamento professionale, a norma del Titolo II del presente testo unico.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art262 · fonte su Normattiva