Art. 262
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[1](Art. 22, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).
[2]Entro tre anni dal 24 ottobre 1923 gli enti, da cui dipendono le scuole civiche, devono aver compiuta la trasformazione di esse in iscuole complementari, a norma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero in classi elementari superiori integrative e di avviamento professionale, a norma del Titolo II del presente testo unico.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva