Art. 263

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[1](Art. 7, Regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763).

[2]Per un triennio a far tempo dal 1° gennaio 1924 il ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di sospendere, nei Comuni dei territori annessi, di cui al presente teste unico, l'applicazione del R. decreto 31 ottobre 1923 n. 2410, nelle parti riguardanti la costituzione e la gestione delle scuole provvisorie e delle scuole sussidiate.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art263 · fonte su Normattiva