Art. 264
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[1](Art. 8, Regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763).
[2]Per un triennio, a far tempo dal 1° gennaio 1924, continueranno ad aver vigore nella Venezia Tridentina e Giulia e a Zara le norme della cessata Monarchia austro-ungarica riguardanti la determinazione e l'applicazione delle penalita' per le violazioni dell'obbligo scolastico, restando tuttavia salva la esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria per quanto concerne ogni esecuzione coercitiva delle penalita' medesime.
[3]Nella procedura, relativa alle dette penalita', ai dirigenti scolastici ed ai Consigli scolastici distrettuali, si intenderanno sostituiti rispettivamente i direttori didattici e gli ispettori scolastici.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva