Art. 265
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[2]I maestri che abbiano la cittadinanza italiana, sempre che abbiano la qualifica di ordinari nelle scuole comprese entro il territorio delle nuove Provincie annesse, s'intendono confermati definitivamente in servizio, salvo che non intervenga da parte delle competenti autorita' scolastiche, entro un anno dal 25 ottobre 1923, un contrario provvedimento.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva