Art. 265

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 7, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186 e art. 15, Regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

[2]I maestri che abbiano la cittadinanza italiana, sempre che abbiano la qualifica di ordinari nelle scuole comprese entro il territorio delle nuove Provincie annesse, s'intendono confermati definitivamente in servizio, salvo che non intervenga da parte delle competenti autorita' scolastiche, entro un anno dal 25 ottobre 1923, un contrario provvedimento.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art265 · fonte su Normattiva