Art. 29
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[1](Art. 10, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).
[2]L'istruzione nelle classi superiori alla 5ª comprende, oltre a tutte le materie delle classi 4ª e 5ª, convenientemente approfondite con ampie letture, almeno tre corsi biennali di esercitazioni fra i seguenti: disegno applicate ai lavori; plastica; elementi di disegno per le arti meccaniche; nozioni ed esercizi elementari di apparecchi elettrici di uso domestico; agraria ed esercitazioni agricole; esercizi fondamentali di apprendistato in un'arte manuale; nozioni ed esercizi marinareschi; taglio e cucito; cucina ed esercizi della buona massaia; ricamo; nozioni e pratica di contabilita'.
[3]Possono, a seconda delle esigenze locali, essere istituiti altri corsi di lezione approvati dal Regio provveditore, sentito il Consiglio scolastico.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva