Art. 30
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[1](Art. 11, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).
[2]In tutte le scuole femminili si aggiunge per tutte le classi il lavoro donnesco, e, per le classi superiori, l'economia domestica accompagnata da opportune esperienze.
[3]Le scuole saranno dotate, a cura del Patronato scolastico, degli opportuni mezzi meccanici per l'illustrazione visiva e fonica delle nozioni impartite, nei limiti e coi mezzi che saranno di volta in volta indicati con ordinanza ministeriale.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva