Art. 31
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[2]In tutte le scuole elementari del Regno l'insegnamento e' impartito nella lingua dello Stato.
[3]Nei Comuni nei quali si parli abitualmente una lingua diversa, questa e' oggetto di studio, in ore aggiunte.
[4]L'insegnamento della seconda lingua e' obbligatorio per gli alunni alloglotti, per i quali i genitori e gli esercenti la patria potesta' abbiano al principio dell'anno fatto dichiarazione di iscrizione.
[5]I programmi e gli orari di insegnamento della seconda lingua sono determinati con ordinanza del ministro dell'istruzione.
[6]Quando non sia possibile affidare l'insegnamento della seconda lingua al maestro della classe o ad altro maestro della scuola che insegna l'italiano, l'insegnamento della seconda lingua viene affidato a maestri abilitati, incaricati di impartire l'istruzione in piu' scuole a tal fine opportunamente raggruppate in circoli, su proposta del direttore didattico e del Regio ispettore approvata dal Regio provveditore agli studi.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 5 gennaio 1926 · versione 0 su Normattiva