Art. 31

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[1](Art. 4 e 6, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

[2]In tutte le scuole elementari del Regno l'insegnamento e' impartito nella lingua dello Stato.

[3]Nei Comuni nei quali si parli abitualmente una lingua diversa, questa e' oggetto di studio, in ore aggiunte.

[4]L'insegnamento della seconda lingua e' obbligatorio per gli alunni alloglotti, per i quali i genitori e gli esercenti la patria potesta' abbiano al principio dell'anno fatto dichiarazione di iscrizione.

[5]I programmi e gli orari di insegnamento della seconda lingua sono determinati con ordinanza del ministro dell'istruzione.

[6]Quando non sia possibile affidare l'insegnamento della seconda lingua al maestro della classe o ad altro maestro della scuola che insegna l'italiano, l'insegnamento della seconda lingua viene affidato a maestri abilitati, incaricati di impartire l'istruzione in piu' scuole a tal fine opportunamente raggruppate in circoli, su proposta del direttore didattico e del Regio ispettore approvata dal Regio provveditore agli studi.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 5 gennaio 1926 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art31 · fonte su Normattiva