Art. 32
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[1](Art. 14, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).
[2]Ogni anno scolastico ha la durata normale di dieci mesi.
[3]Nei Comuni, dove gli scolari per bisogni economici abitualmente abbandonano la scuola per una parte dell'anno, i mesi di lezione possono essere ridotti ad un numero inferiore, purche' il numero delle lezioni sia eguale a quello stabilito per le scuole a corso di dieci mesi.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva