Art. 33

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[1](Art. 15, commi 1° a 3°, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

[2]Ogni direttore didattico determina all'inizio dell'anno il calendario scolastico e l'orario in rapporto alle speciali esigenze del suo circolo e di speciali zone di esso e lo comunica con sua ordinanza ai maestri dipendenti, dandone notizia al Regio ispettore scolastico.

[3]Il Regio ispettore scolastico puo' modificare il calendario e l'orario adottato qualora esso non preveda un numero di giorni di lezioni di almeno 180, comunque distribuite nell'anno scolastico, ovvero il calendario adottato gli risulti in contrasto con le esigenze di lavoro della maggior parte delle famiglie interessate.

[4]Se, nel corso dell'anno, per impreviste condizioni di lavoro, sia opportuno utilizzare per lezioni periodi di vacanza, il maestro ha facolta' di avanzare proposta al direttore didattico per esserne autorizzato. In tale materia puo' di ufficio sostituirsi il Regio ispettore, ordinando le opportune modificazioni del calendario scolastico.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art33 · fonte su Normattiva