Art. 34
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[1](Art. 18, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).
[2]Per le scuole con popolazione scolastica appartenente al ceto agricolo il direttore didattico stabilisce appositi calendari ed orari scolastici rispondenti alle pause del lavoro agricolo nelle varie zone del suo circolo; e per quelle frequentate da popolazione scolastica prevalentemente operaia orari confacenti con l'orario di lavoro consentito dalla legge ai minorenni.
[3]Calendari ed orari scolastici speciali possono essere combinati laddove sia necessario per una popolazione scolastica mista, anche riducendo per ciascun gruppo di alunni la durata delle lezioni quotidiane.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva