Art. 35
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[2]L'istruzione elementare del grado preparatorio, che prende il nome di scuola materna, e' impartita a mezzo degli istituti ora esistenti per l'educazione dell'infanzia, comunque denominati e di quelli che in avvenire siano istituiti da enti pubblici, da comitati, da privati, col concorso del Ministero della pubblica istruzione.
[3]Il Ministero della pubblica istruzione provvede a che, gradualmente, l'istruzione del grado preparatorio fornita dalle istituzioni di cui in questo articolo si svolga secondo quanto e' disposto dall'art. 26.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva