Art. 35

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[1](Art. 1 e 2, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106).

[2]L'istruzione elementare del grado preparatorio, che prende il nome di scuola materna, e' impartita a mezzo degli istituti ora esistenti per l'educazione dell'infanzia, comunque denominati e di quelli che in avvenire siano istituiti da enti pubblici, da comitati, da privati, col concorso del Ministero della pubblica istruzione.

[3]Il Ministero della pubblica istruzione provvede a che, gradualmente, l'istruzione del grado preparatorio fornita dalle istituzioni di cui in questo articolo si svolga secondo quanto e' disposto dall'art. 26.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art35 · fonte su Normattiva