Art. 36
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[1](Art. 3, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106).
[2]Nulla e' innovato alle disposizioni di legge relative alla tutela e alla vigilanza sulle istituzioni pubbliche di beneficenza che abbiano il fine diretto o indiretto di provvedere al mantenimento di scuole materne.
[3]Gl'istituti esistenti e non ancora eretti in ente morale, o che potranno sorgere col fine di mantenere scuole materne, debbono essere considerati come enti d'istruzione e di educazione, qualora non ne sia chiesto il giuridico riconoscimento come istituzioni pubbliche di beneficenza.
[4]Tutti gli istituti indistintamente, di qualsiasi natura e denominazione, purche' mantengano scuole materne, sono sottoposti, per quanto riguarda l'istruzione del grado preparatorio, alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva