Art. 37
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[1](Art. 4, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106).
[2]Salva la disposizione dell'art. 254, il personale insegnante nelle scuole materne dev'essere fornito del titolo legale di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio.
[3]Il detto titolo si consegue:
- a)presso le scuole di cui all'art. 39;
- b)presso i corsi estivi ai sensi dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517, e relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216;
- c)presso le scuole mantenute da enti morali, che attendono in particolare modo alla educazione materna e all'igiene infantile, purche' i corsi di studio siano riconosciuti equivalenti a quelli ufficiali.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva