Art. 39
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[1](Art. 8, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106).
[2]Sono istituite sei Scuole di metodo per l'educazione materna, con il fine di formare le maestre del grado preparatorio.
[3]La convenzione con gli enti locali per l'istituzione di dette scuole e' approvata con decreto Reale promosso dal ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva