Art. 4
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[1](Art. 5, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).
[2]Il Consiglio di disciplina e' composto di quattro membri, oltre il presidente, e, cioe', di due membri del Consiglio scolastico, di un professore di scuole medie governative e, infine, di un direttore didattico comunale o di un insegnante elementare titolare di scuola classificata, secondo che l'incolpato sia un direttore didattico comunale od un insegnante elementare.
[3]I membri del Consiglio di disciplina sono nominati per decreto ministeriale.
[4]Restano in ufficio tre anni e sono riconfermabili.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 15 febbraio 1926 · versione 0 su Normattiva