Art. 40
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[1](Art. 9, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106).
[2]Le scuole di metodo per l'educazione materna sono di tre anni.
[3]Vi si insegnano religione, lingua italiana, storia e geografia, matematica e scienze naturali, igiene e pedagogia infantile, economia domestica, canto, disegno, plastica e lavori donneschi.
[4]Apposite classi preparatorie infantili in numero sufficiente per lo svolgimento di un efficace tirocinio sono annesse ad ogni scuola.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva