Art. 41

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[1](Art. 10, R. decreto 31 dicembre 1923, 3106).

[2]Per l'iscrizione alle scuole di cui all'art. 39 ed alla lettera c) dell'art. 37 e' richiesta la licenza complementare o l'ammissione alla quarta ginnasiale o l'ammissione al corso superiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale ovvero un equipollente titolo di studio.

[3]Per l'iscrizione ai corsi estivi, di cui alla lettera b) dell'art. 37, e' richiesto il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art41 · fonte su Normattiva