Art. 42
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 11, R. decreto 31 dicembre 1923, n, 3106).
[2]Le Regie scuole magistrali per educatrici di infanzia, annesse agli asili modello di Fossombrone, di Marcianise e di Milano, sono conservate come scuole di metodo ai sensi degli articoli 39 e 40, purche' gli enti locali, con nuove convenzioni, assumano gli oneri che saranno loro imposti dal Ministero della pubblica istruzione di concerto col Ministero delle finanze.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva