Art. 48
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[1](Articoli 17 e 18, legge 4 giugno 1911, n. 487).
[2]Al Comune che ha le scuole governate dall'Amministrazione scolastica spetta:
- a)pagare il contributo consolidato a norma della legge 4 giugno 1911, n. 487, e la somma indicata nell'art. 157 del presente testo unico;
- b)fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti;
- c)provvedere al riscaldamento, all'illuminazione, al servizio, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, degli attrezzi ginnastici, e per la fornitura dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salva la disposizione dell'art. 73;
- d)fornire l'alloggio gratuito agl'insegnanti ai quali sia stato concesso anteriormente al 17 giugno 1911 ed a quelli ai quali venga assegnato l'alloggio nei nuovi edifici, ai sensi dell'art. 104.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva