Art. 49
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[1](Art. 2, R. decreto 27 maggio 1923, n. 1209).
[2]Per le scuole amministrate dal Provveditorato il servizio per il pagamento degli stipendi, assegni, indennita' ed il contributo al Monte pensioni per il personale insegnante, i concorsi ad enti che mantengono scuole a sgravio viene fatto a mezzo di contabilita' speciali secondo le norme stabilite con apposito regolamento da emanarsi dal ministro della pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze.
[3]Col medesimo regolamento saranno anche date le disposizioni per l'erogazione di tutte le altre spese riguardanti la istruzione elementare.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva