Art. 50
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 3, R. decreto 27 maggio 1923, n. 1209).
[2]La vigilanza sull'andamento contabile delle Amministrazioni scolastiche viene esercitata mediante ispezioni da compiersi da funzionari all'uopo delegati di volta in volta d'accordo tra il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero delle finanze.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva