Art. 51-bis

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[1]A far data dal 1° luglio 1925 i concorsi e i rimborsi dipendenti dalle disposizioni emanate fino al 31 dicembre 1923, nonche' quelli dipendenti dal R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e dovuti dallo Stato ai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, saranno liquidati, annualmente, in base:

  • a)alla spesa organica di ciascun Comune, al 1° gennaio di ogni anno, accertata dal provveditore agli studi in corrispondenza al numero dei posti di insegnante legalmente istituiti per bisogni dell'istruzione riconosciuti dal Ministero e agli stipendi di cui alla tabella A, annessa al R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996;
  • b)alle percentuali stabilite con la unita tabella.

[2]L'importo dovuto a ciascuno dei Comuni predetti sara' determinato applicando alla spesa organica di cui alla lettera a) la percentuale di cui alla lettera b), e verra' corrisposto in due rate semestrali.

Testo vigente dal 14 ottobre 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art51bis · fonte su Normattiva