Art. 51
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[1](Art. 3, legge 11 aprile 1886, n. 3798; articoli 6 e 24, legge 8 luglio 1904, n. 407; articoli 64 e 65, legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 41, legge 4 giugno 1911, n. 487; decreto legge 6 luglio 1919, n. 1239; decreto 21 settembre 1919, n. 1777; decreto 13 maggio 1920, n. 1129; articolo unico, R. decreto 2 luglio 1922, n. 1209).
[2]I rimborsi e i concorsi dovuti dallo Stato ai Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, in applicazione della legge 11 aprile 1886, n. 3798, della legge 8 luglio 1904, n. 407, della legge 15 luglio 1906 n. 383, e della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono consolidati nella somma liquidata per l'anno 1920.
[3]Oltre i concorsi e rimborsi dovuti a norma e nella misura stabilita dal precedente comma, spettano ai Comuni quelli in dipendenza dei decreti 6luglio 1919, n. 1239, e 13 maggio 1920, n. 1129, da liquidarsi con le norme di cui al R. decreto 21 settembre 1919, n. 1777, e quelli in dipendenza dell'art. 157 del presente testo unico.
[4]Per le nuove scuole istituite dal 1° gennaio 1921 la liquidazione dei rimborsi e concorsi dovuti dallo Stato ai Comuni e' fatta in base alle norme contenute nelle leggi citate nei due commi precedenti.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 14 ottobre 1925 · versione 0 su Normattiva