Art. 53

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[1](Art. 3, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

[2]Sono classificate le scuole esistenti nel capoluogo dei Comuni. Sono pure classificate le scuole esistenti nelle frazioni o borgate: quando facciano parte di un corso inferiore cui sia unito il corso superiore;

[3]quando il numero degli obbligati sia superiore ai quaranta.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art53 · fonte su Normattiva