Art. 53
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[1](Art. 3, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]Sono classificate le scuole esistenti nel capoluogo dei Comuni. Sono pure classificate le scuole esistenti nelle frazioni o borgate: quando facciano parte di un corso inferiore cui sia unito il corso superiore;
[3]quando il numero degli obbligati sia superiore ai quaranta.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva