Art. 54
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[2]Ogni scuola classificata non puo' avere piu' di 60 alunni.
[3]Quando, per un mese almeno, questo numero sia oltrepassato, o quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, si provvede o con l'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate, affidando la sezione in orario unico o alternato a norma dell'art. 57.
[4]Dopo due anni di esperimento a ciascuna classe deve essere preposto un maestro apposito.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva