Art. 54

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[1](Art. 26., commi 2° e 3° testo unico 21 ottobre 1903, n. 431 e art. 4, comma 1°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

[2]Ogni scuola classificata non puo' avere piu' di 60 alunni.

[3]Quando, per un mese almeno, questo numero sia oltrepassato, o quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, si provvede o con l'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate, affidando la sezione in orario unico o alternato a norma dell'art. 57.

[4]Dopo due anni di esperimento a ciascuna classe deve essere preposto un maestro apposito.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art54 · fonte su Normattiva