Art. 57

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[1](Art. 6 legge 8 luglio 1904, n. 407 e art. 4, comma 3°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

[2]Due scuole classificate possono essere affidate ad un solo insegnante in unico orario o in orario alternato con opportuno intervallo in modo che le ore di lezioni siano almeno tre in ciascuna scuola.

[3]L'abbinamento o l'alternamento ha luogo anche se delle due scuole l'una appartenga al corso inferiore e l'altra al superiore. Nel caso di alternamento spetta all'insegnante il compenso di cui all'art. 158.

[4]Nei casi in cui il Comune sia sussidiato per il pagamento degli stipendi dallo Stato, questo concorre proporzionalmente nel pagamento del compenso.

[5]Non puo' procedersi all'applicazione della presente disposizione nel caso di creazione di nuove classi dello stesso grado di quelle gia' esistenti, senza previo rapporto dell'ispettore scolastico, il quale deve verificare se concorrano effettivamente le condizioni imposte dall'art. 54.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art57 · fonte su Normattiva