Art. 58

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[1](Art. 5, commi 1° a 3°, legge 8 luglio 1904, n, 407).

[2]Nei Comuni dove i due corsi elementari inferiori, maschile e femminile, sono affidati a due soli insegnanti e' data facolta' di affidare all'uno la prima classe mista e all'altro la seconda e terza classe parimenti miste.

[3]La separazione degli alunni per sesso ha luogo quando il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia tale da obbligare a duplicare i corsi.

[4]Quando il numero degli alunni sia minore di 50, anche il corso elementare superiore puo' essere promiscuo.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art58 · fonte su Normattiva