Art. 61
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[2]((Sono estese ai Comuni autonomi le disposizioni di questo paragrafo.
[3]Le scuole non classificate, nel territorio dei Comuni predetti, sono istituite dal Comune e gestite dagli enti di cultura delegati, i quali per ogni scuola non classificata ricevono dai rispettivi Comuni la quota annua stabilita per ognuna di dette scuole, di cui all'art. 69.
[4]In detta somma pagata dal Comune per ogni scuola non classificata, lo Stato concorrera' col contributo percentuale di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722)).
Testo vigente dal 23 ottobre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 7 su Normattiva