Art. 61

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[1](Art. 8, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410 e art. 4, R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

[2]((Sono estese ai Comuni autonomi le disposizioni di questo paragrafo.

[3]Le scuole non classificate, nel territorio dei Comuni predetti, sono istituite dal Comune e gestite dagli enti di cultura delegati, i quali per ogni scuola non classificata ricevono dai rispettivi Comuni la quota annua stabilita per ognuna di dette scuole, di cui all'art. 69.

[4]In detta somma pagata dal Comune per ogni scuola non classificata, lo Stato concorrera' col contributo percentuale di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722)).

Testo vigente dal 23 ottobre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art61 · fonte su Normattiva