Art. 64
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[1]((In tutti i casi nei quali un ente delegato venga a cessare dalla gestione delle scuole per mancata conferma, per revoca o rinuncia totale o parziale alla delega, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di affidare la gestione delle scuole suddette ad uno degli altri enti delegati.
[2]Puo' anche, per il quinquennio in corso, conferire la delega ad un nuovo ente di cultura avente i requisiti di cui all'articolo 59, promuovendo all'uopo un Regio decreto da emettersi su parere conforme del Consiglio di Stato)).
Testo vigente dal 23 ottobre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 7 su Normattiva