Art. 67
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[1](Art. 12, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]Al maestro di scuola provvisoria gestita per delega e' corrisposta una retribuzione commisurata al numero delle lezioni impartite ed ai risultati didattici conseguiti.
[3]((Il maestro di scuola provvisoria deve essere fornito del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare)).
[4]Il maestro di scuola provvisoria e' iscritto al Monte pensioni.
[5]La relativa quota di iscrizione e' a totale carico degli enti delegati.
Testo vigente dal 14 ottobre 1925 al 23 ottobre 1926 · versione 1 su Normattiva