Art. 67

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[1](Art. 12, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

[2]Al maestro di scuola provvisoria gestita per delega e' corrisposta una retribuzione commisurata al numero delle lezioni impartite ed ai risultati didattici conseguiti.

[3]((Il maestro di scuola provvisoria deve essere fornito del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare)).

[4]Il maestro di scuola provvisoria e' iscritto al Monte pensioni.

[5]La relativa quota di iscrizione e' a totale carico degli enti delegati.

Testo vigente dal 14 ottobre 1925 al 23 ottobre 1926 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art67 · fonte su Normattiva