Art. 69

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[1](Art. 14, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

[2]((Per l'esercizio di ogni scuola non classificata gli enti delegati ricevono una quota di L. 7800 annue pagabili a rate alle seguenti scadenze:

[3]2/10, al momento dell'ordinanza del Regio provveditore o della deliberazione del Comune (se trattasi di scuole in territorio di Comune autonomo), con la quale si istituisce o si trasforma una scuola, nell'anno in cui si prendono i suddetti provvedimenti; al 1° luglio, negli anni seguenti;

[4]6/10, in tre pagamenti bimestrali a cominciare dal 15 novembre successivo al pagamento della prima rata;

[5]2/10, dopo che con gli esami finali, risultanti dai relativi registri e verbali trasmessi agli uffici scolastici regionali o alle Amministrazioni comunali, la scuola risulti regolarmente chiusa.

[6]Qualora una scuola non classificata si chiuda prima del termine dell'anno scolastico o non si apra, l'ente delegato ne deve dare immediata denunzia al Regio provveditore, se trattasi di scuola in territorio dipendente dall'Amministrazione scolastica, o al Comune, se trattasi di scuola in territorio di Comune autonomo, e il Ministero, o il detto Comune, sospendera' per quella scuola il pagamento delle rate successive)).

Testo vigente dal 23 ottobre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art69 · fonte su Normattiva