Art. 7
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[2]L'ufficio di Regio provveditore agli studi si puo' conferire, oltre che per promozione dal ruolo dell'Amministrazione scolastica locale ovvero per trasferimento o per promozione dal ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, anche, a scelta del ministro, quando per dottrina, per esperienza e per autorita' morale, siano riconosciuti particolarmente idonei all'ufficio, fra i presidi e i professori di scuole medie governative, fra i funzionari di prima categoria di qualsiasi grado dell'Amministrazione centrale e locale della pubblica istruzione, o fra persone estranee all'Amministrazione dello Stato.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva