Art. 72
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[2]((Al maestro di scuola non classificata e' corrisposta una retribuzione commisurata al numero delle lezioni impartite ed ai risultati didattici conseguiti nella scuola a lui affidata.
[3]Egli deve essere fornito del diploma di abilitazione allo insegnamento elementare, ed essere inscritto al Monte pensioni; la relativa quota d'iscrizione e' a totale carico dell'ente delegato da cui dipende)).
Testo vigente dal 23 ottobre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 7 su Normattiva