Art. 73
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[2]All'arredamento e al materiale didattico per le scuole provvisorie istituite non per conversione di scuole classificate, e per le scuole serali, festive, ecc., di cui al precedente articolo, che non siano aperte peraltro nello stesso locale delle scuole classificate, provvedono le istituzioni culturali delegate con il concorso dei proprietari dei fondi, opifici, cantieri, ecc., e delle popolazioni direttamente interessate.
[3]Se la scuola provvisoria sia convertita in classificata a mente dell'art. 70, l'arredamento ed il materiale sono trasferiti in proprieta' del Comune contro indennizzo.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 23 ottobre 1926 · versione 0 su Normattiva