Art. 74
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[1](Art. 19, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]((E' costituito presso il Ministero della pubblica istruzione un Comitato contro l'analfabetismo.
[3]Ne fanno parte il direttore generale dell'istruzione elementare, od un suo delegato, in qualita' di presidente; un funzionario della stessa Direzione generale nominato dal Ministro; un ispettore centrale per l'istruzione elementare, il quale avra' anche funzioni ispettive tecniche presso gli Enti delegati, relativamente alle istituzioni dipendenti dal Comitato; un rappresentante dei Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale designati dai rispettivi Ministri e cinque rappresentanti delle istituzioni culturali delegate scelti dal Ministro della pubblica istruzione fra due rispettivamente proposti da ciascuna delle istituzioni stesse.
[4]In caso di parita' prevale il voto del presidente.
[5]Tutti i membri di nomina ministeriale durano in carica un triennio e sono confermabili.
[6]L'opera dei componenti il Comitato suddetto e' completamente gratuita)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1925 al 23 ottobre 1926 · versione 1 su Normattiva