Art. 8
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[1](Art. 8, comma 1°, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).
[2]Alla diretta dipendenza del Regio provveditore agli studi e' posto l'Ufficio scolastico costituito di funzionari delle carriere amministrativa, di ragioneria e d'ordine.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva