Art. 80
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[1](Art. 2, comma 3°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]Le scuole sussidiate sono aperte da privati, dove non esiste alcun'altra scuola, con l'autorizzazione del Regio provveditore agli studi e mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva