Art. 83
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[1](Art. 25, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]La misura del sussidio viene stabilita per le scuole esistenti fuori del territorio dei Comuni autonomi dal Ministero dalla pubblica istruzione al principio di ogni triennio a far data dal 19 novembre 1923.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 14 ottobre 1925 · versione 0 su Normattiva