Art. 84

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[1](Art. 2, commi 4° a 7°, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

[2]Classi integrative oltre la sesta e sino all'ottava, possono essere fondate sempre che il Comune, con l'eventuale concorso di altri enti, si impegni a dotare la scuola di messi didattici e di personale sussidiario per gli esercizi di avviamento professionale.

[3]Gli alunni delle classi superiori alla quinta possono, quando il loro numero non renda opportuna la formazione di classi distinte, essere istruiti in unico orario e con unica programma di cultura generale integrativa, dal medesimo maestro. Sono pero' sempre distinti in gruppi o in classi, indipendentemente dall'anno di studio, per quanto concerne gli insegnamenti e gli esercizi di avviamento professionale.

[4]Le scuole popolari professionali, di qualsiasi denominazione, che non facciano parte integrante di una scuola media professionale, possono essere dal Regio provveditore riconosciute equiparate alle scuole elementari integrative di classe superiore alla quinta e sino alla ottava. Tali scuole passano alla dipendenza didattica del Provveditorato.

[5]Le somme stanziate nei bilanci delle Provincie e dei Comuni allo scopo di mantenere o sussidiare scuole di avviamento professionale si intendono vincolate.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art84 · fonte su Normattiva