Art. 86

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[1](Art. 54, comma 1°, legge 4 giugno 1911, n. 487).

[2]I militari del Regio esercito in servizio, non prosciolti dalla istruzione elementare obbligatoria, a norma della legge, o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari, sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art86 · fonte su Normattiva